Ambientenonsolo #28: Ambiente e tutela degli “informatori”

Marco Talluri ha selezionato per Comm to Action: Ambiente e tutela degli “informatori”.

Ambiente e tutela degli “informatori” di Marco Talluri.
La finalità principale di Ambientenonsolo è quella di contribuire alla diffusione di “conoscenza ambientale” sulla base di informazioni attendibili, provenienti quindi da fonti ufficiali o comunque accreditate.

Un filone di informazioni che sinora abbiamo trattato in misura molto ridotta è quello più a carattere giuridico, che costituisce un aspetto invece importante in campo ambientale.

Per questo abbiamo deciso di avviare una collaborazione con lo Studio Legale Ambiente dell’Avv. Cinzia Silvestri del Foro di Venezia, che pubblica sul suo sito Web numerosi articoli di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.

Sulle pagine di Ambientenonsolo riproporremo alcuni di questi interventi e viceversa alcuni nostri articoli saranno ripresi dal notiziario dello Studio Legale Ambiente.

Iniziamo questa collaborazione riproponendo questa notizia in merito ad “Ambiente e Whistleblowing” (WB) che ci pare di particolare interesse.

Direttiva UE 2019/1937 – tutela degli informatori
Passa quasi inosservata la Direttiva UE 2019/1937 che disciplina la protezione degli informatori ovvero di coloro che segnalano violazioni del diritto. Un sistema che incentiva la segnalazione anonima o meglio la segnalazione che non rende possibile identificare il “segnalatore”, che non deve subire “ritorsioni” lavorative, ad esempio. Il sistema è entrato nel sistema di organizzazione del modello “231” (responsabilità degli Enti) già con la Legge 179/2017. La Direttiva UE 2019/1937 compie un ulteriore passo avanti ed attende il recepimento del legislatore italiano, già in ritardo.

Ebbene, la Direttiva considera il sistema WB e la tutela degli informatori anche e soprattutto per la tutela ambientale e così si esprime il considerando n. 10):

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo «Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali». Considerato che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali.

2. tutela dell’ambiente e tutela degli informatori

Si precisa inoltre che la Direttiva, all’art. 2, prevede espressamente la “tutela dell’ambiente” e la protezione di coloro che segnalano violazioni su questo tema. Utile ricordare il richiamo nell’allegato alla Direttiva che evoca la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente; Direttiva quest’ultima in corso di revisione su proposta della Commissione. Si ricorda che la Direttiva 2008/98/CE ha permesso l’introduzione nel nostro ordinamento dei reati ambientali penali di cui all’art. 452bis c.p. ss..

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto v) – tutela dell’ambiente

Qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28) o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;